OGGETTO: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022
In data odierna, entra in vigore il nuovo Decreto Legge varato dal governo per la gestione dei casi di positività nelle istituzioni scolastiche. Le novità introdotte modificano il precedente quadro normativo e sono orientate al superamento della fase di emergenza, consentendo la prosecuzione delle attività didattiche in presenza in condizioni che fino a ieri ne determinavano invece la sospensione. Si ritiene necessario, quindi, portare a conoscenza del personale, degli alunni e delle famiglie, le principali novità nel sistema di gestione dell’emergenza da covid 19 a scuola.
Scuola dell’infanzia
1. fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;
2. con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione, si applica alla medesima sezione una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni; la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
Scuola primaria
1. fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
2. con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che
✓ diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario
✓ o di essere guariti da meno di centoventi giorni
✓ o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
✓ oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,
✓ o, ancora, posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Scuola secondaria di I grado
1. con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
2. con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che :
✓ diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario
✓ o di essere guariti da meno di centoventi giorni
✓ o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
✓ oppure di avere effettuato la dose di richiamo,
✓ posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta) l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Si precisa che per le scuole primarie e secondarie di primo grado si ricorre alla didattica digitale integrata solo se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
Misure per il rientro
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. Si precisa ancora che da lunedì la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà attestata mediante autodichiarazione, potrà inoltre essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico.
Misure transitorie
Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.
Il Dirigente Scolastico - Dott.ssa Elisa INGLIMA